Adeguamenti dei compensi spettanti ai Periti consulenti: D. 27.07.1988 n. 352

ADEGUAMENTO DEI COMPENSI SPETTANTI AI PERITI
CONSULENTI TECNICI, INTERPRETI E TRADUTTORI PER LE
OPERAZIONI ESEGUITE SU DISPOSIZIONE DELL’AUTORITÀ
GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E PENALE.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 LUGLIO 1988, N° 352
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 18 agosto 1988)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 8 luglio 1980, n. 319;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1983, n. 820, che ha approvato le tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e variabili dei periti e dei consulenti tecnici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1984, n. 103, che ha proceduto all’adeguamento degli onorari commisurabili al tempo spettanti a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori.
Considerato che l’art. 10 della legge citata prevede che ogni tre anni può essere adeguata la misura degli onorari fissi, variabili o commisurati al tempo spettanti alle citate categorie, in relazione alla variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nel triennio precedente;
Considerato che la misura degli onorari predetti non appare più adeguata;
Ritenuta pertanto l’opportunità di procedere al suo adeguamento;
Valutata la variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi dal dicembre 1984 al dicembre 1987, e comunicata con nota n. 6840 in data 6 aprile 1988;
Sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia, di concerto con il Ministro del Tesoro;
Decreta:
Art. 1
Gli onorari di cui all’art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, sono stabiliti nella misura di L. 18.000 per la prima vacazione e di L. 10.000 per ciascuna delle vacazioni successive.
Art. 2
Le tabelle approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1983, n. 820, sono sostituite dalle tabelle allegate al presente decreto.
Art. 3
Il presente decreto entra in vigore nel decimo-quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
All’onere derivante dall’attuazione del presente decreto si fa fronte con gli stanziamenti del cap. 1589 dello stato di previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia per l’anno finanziario 1988 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 luglio 1988.

Tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici, per le operazioni eseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale, in attuazione dell’art. 2 della legge 7 luglio 1980, n. 319.
Art. 1
Per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per la perizia al valore del bene o di altra utilità oggetto dell’accertamento, sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica al valore della controversia; se non è possibile applicare i criteri predetti, gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell’incarico e sono determinati in base alle vacazioni.
Art. 2
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:
fino a L. 10.000.000 dal 2,97 al 5,95%
da L. 10.000.001 e fino a L. 20.000.000 dal 2,38 al 4,76%;
da L. 20.000.001 e fino a L. 50.000.000 dall’ 1,78 al 3,57%;
da L. 50.000.001 e fino a L. 100.000.000 dall’ 1,49 al 2,97%;
da L. 100.000.001 e fino a L. 200.000.000 dall’ 1,19 al 2,38%;
da L. 200.000.001 e fino a L. 500.000.000 dallo 0,59 al 1,19%;
da L. 500.000.001 fino e non oltre L. 1.000.000.000 dallo 0,3 allo 0,6%.
E’ in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a lire centottantottomila (1).
Art. 3
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione di aziende, enti patrimoniali, situazioni aziendali, patrimoni, avviamento, diritto a titolo di risarcimento di danni, diritti aziendali e industriali nonché relativi a beni mobili in genere, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell’articolo precedente e ridotto alla metà.
E’ in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a lire centosettantottomila.
Art. 4
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di bilancio e relativo conto dei profitti e perdite spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:
A) Sul totale delle attività:
fino a L. 100.000.000 dallo 0,24 allo 0,48%
da L. 100.000.001 e fino a L. 200.000.000 dallo 0,089 allo 0,178%
da L. 200.000.001 e fino a L. 500.000.000 dallo 0,059 allo 0,119%
da L. 500.000.001 e fino a L. 1.000.000.000 dallo 0,03 allo 0,06%
da L. 1.000.000.001 e fino a L. 2.000.000.000 dallo 0,0149 allo 0,0298%
da L. 2.000.000.001 fino e non oltre L. 5.000.000.000 dallo 0,0059 allo 0,0119%
B) Sul totale dei ricavi lordi:
fino a L. 500.000.000 dallo 0,59 all’1,19%
da L. 500.000.001 e fino a L. 1.000.000.000 dallo 0,3 allo 0,6%
da L. 1.000.000.001 e fino a L. 2.000.000.000 dallo 0,119 allo 0,238%
da L. 2.000.000.001 fino e non oltre L. 10.000.000.000 dallo 0,059 allo 0,119%.
I suddetti onorari sono ridotti alla metà se la formazione del bilancio riguarda società, enti o imprese che non svolgono alcuna attività commerciale od industriale o la cui attività sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili o al solo godimento di redditi patrimoniali; tale disposizione non si applica agli enti pubblici.
E’ in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a lire centosettantottomila (1).
Art. 5
Salvo quanto previsto nell’articolo precedente per la perizia o la consulenza tecnica in materia di inventari, rendiconti e situazioni contabili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire centosettantottomila a lire unmilionecentonovantamila.
Art. 6
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie comuni spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull’ammontare complessivo della somma ammessa:
fino a L. 6.000.000 dal 2,97 al 5,95%
da L. 6.000.001 e fino a L. 10.000.000 dal 2,38 al 4,76%
da L. 10.000.001 e fino a L. 20.000.000 dal 2,08 al 4,16%
da L. 20.000.001 e fino a L. 50.000.000 dall’ 1,78 al 3,57%
da L. 50.000.001 e fino a L. 100.000.000 dall’ 1,19 al 2,38%
da L. 100.000.001 e fino a L. 200.000.000 dallo 0,89 all’1,78%
da L. 200.000.001 e fino a L. 500.000.000 dallo 0,446 allo
0,892%
da L. 500.000.001 fino e non oltre L. 1.000.000.000 dallo 0,149
allo 0,298%
In ogni caso è dovuto un compenso non inferiore a lire centosettantottomila.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie particolari spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull’ammontare complessivo della somma liquidata:
fino a L. 6.000.000 dal 2,08 al 4,16%
da L. 6.000.001 e fino a L. 10.000.000 dall’ 1,78 al 3,57%
da L. 10.000.001 e fino a L. 30.000.000 dallo 0,89 all’1,78%
da L. 30.000.001 e fino a L. 60.000.000 dallo 0,446 allo 0,892%
da L. 60.000.001 e fino a L. 100.000.000 dallo 0,3 allo 0,6%
da L. 100.000.001 fino e non oltre L. 200.000.000 dallo 0,149
allo 0,298%
In ogni caso è dovuto un compenso non inferiore a lire centosettantottomila (1).
Art. 7
Per la perizia o la consulenza tecnica espletata con metodo attuariale in materia di ricostruzione di posizioni retributive o previdenziali, di prestiti, di nude proprietà e usufrutti, di ammortamenti finanziari, di adeguamento al costo della vita e rivalutazione monetaria, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire centasettontottomila a lire cinquecentonovantacinquemila.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di basi tecniche di gestioni previdenziali e assistenziali, di riserve matematiche individuali e valori di riscatto di anzianità pregressa ai fini del trattamento di previdenza e quiescenza, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire duecentotrentottomila a lire settecentoquattordicimila.
Art. 8
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di accertamento di stato di equilibrio tecnico finanziario di gestioni previdenziali e assistenziali spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull’ammontare delle entrate, effettive o presunte, dell’anno cui si riferisce la valutazione:
fino a 200.000.000 dallo 0,42 allo 0,83%;
da L. 200.000.001 e fino a L. 500.000.000 dallo 0,24 allo ,48%;
da L. 500.000.001 e fino a L.1.000.000.000 dallo 0,18 allo
0,36%;
da L. 1.000.000.001 e fino a L. 10.000.000.000 dallo 0,024 allo
0,048%;
da L. 10.000.000.001 fino e non oltre L. 50.000.000.000 dallo
0,0059 allo 0,0119%.
E’ in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a lire centosettantottomila (1).
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di analisi tecniche sui bilanci consuntivi o preventivi di enti previdenziali, assicurativi o finanziari spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:
fino a 200.000.000 dallo 0,208 allo 0,416%;
da L. 200.000.001 e fino a L. 500.000.000 dallo 0,089 allo 0,178%;
da L. 500.000.001 e fino a L. 1.000.000.000 dallo 0,03 allo 0,06%;
da L. 1.000.000.001 e fino a L. 10.000.000.000 dallo 0,0089 allo 0,0178%;
da L. 10.000.000.001 fino e non oltre L. 100.000.000.000 dallo 0,00149 allo 0,003%.
Qualora l’analisi di cui al comma precedente riguardi più di un bilancio, il compenso complessivo è costituito dalla somma dell’onorario relativo al bilancio più recente e da quello spettante per ciascun bilancio precedente ridotto alla metà.
E’ in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a lire centosettantottomila.
Art. 9
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di opere di pittura, scultura e simili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire centodiciannovemila a lire cinquecentonovantacinquemila per il primo reperto.
Quando l’indagine ha ad oggetto più reperti l’onorario spettante per ogni reperto successivo al primo è ridotto da un terzo a due terzi.
Art. 10
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di accertamento di retribuzioni o di contributi previdenziali, assicurativi, assistenziali e fiscali e ogni altra questione in materia di rapporto di lavoro spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire centosettantottomila a lire settecentoquattordicimila.
Art. 11
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di costruzioni edilizie, impianti industriali, impianti di servizi generali, impianti elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e canali, opere idrauliche, acquedotti e fognature, ponti, manufatti isolati e strutture speciali, progetti di bonifica agraria e simili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:
fino a L. 10.000.000 dal 4,16 all’8,33%
da L. 10.000.001 e fino a L. 20.000.000 dal 2,97 al 5,95%;
da L. 20.000.001 e fino a L. 50.000.000 dal 2,38 al 4,76%;
da L. 50.000.001 e fino a L. 100.000.000 dall’1,78 al 3,57%;
da L. 100.000.001 e fino a L. 200.000.000 dall’1,19 al 2,38%;
da L. 200.000.001 e fino a L. 500.000.000 dallo 0,59 all’1,19%;
da L. 500.000.001 fino e non oltre L. 1.000.000.000 dallo 0,149
allo 0,298%.
E’ in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a lire centosettantottomila (1).
Art. 12
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati e norme, di collaudo e di lavori e forniture , di misura e contabilità di lavori, di aggiornamento e revisione dei prezzi, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di lire centosettantottomila ad un massimo di lire unmilionecentonovantamila.
Per la perizia o consulenza tecnica in materia di rilievi topografici, planimetrici, altimetrici, compresi le triangolazioni e poligonazioni, la misura dei fondi rustici, i rilievi di strade, canali, fabbricati, centri abitati e aree fabbricabili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di lire centosettantottomila ad un massimo di lire unmilionecentonovantamila (2).
Art. 13
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di estimo spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull’importo stimato:
fino a L. 10.000.000 dallo 0,65 all’1,31%;
da L. 10.000.001 e fino a L. 20.000.000 dallo 0,59 all’1,19%;
da L. 20.000.001 e fino a L. 50.000.000 dallo 0,53 all’ 1,07%;
da L. 50.000.001 e fino a L. 100.000.000 dallo 0,36 all’ 0,71%;
da L. 100.000.001 e fino a L. 200.000.000 dallo 0,24 allo 0,48%;
da L. 200.000.001 e fino a L. 500.000.000 dallo 0,18 allo 0,36%;
da L. 500.000.001 fino e non oltre L. 1.000.000.000 dallo 0,03 allo 0,06%.
Nel caso di stima sommaria spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi del comma precedente e ridotto alla metà; nel caso di semplice giudizio di stima lo stesso è ridotto di due terzi.
E’ in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a lire centosettantottomila (1).
Art. 14
Per la perizia o la consulenza in materia di cave e miniere, minerali, sostanze solide, liquide e gassose spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull’importo stimato:
fino a L. 10.000.000 dallo 0,89 all’1,78%;
da L. 10.000.001 e fino a L. 20.000.000 dallo 0,59 all’1,19%;
da L. 20.000.001 e fino a L. 50.000.000 dallo 0,3 all’0,6%;
da L. 50.000.001 e fino a L. 100.000.000 dallo 0,18 allo 0,36%;
da L. 100.000.001 e fino a L. 200.000.000 dallo 0,119 allo 0,238%;
da L. 200.000.001 e fino a L. 500.000.000 dallo 0,059 allo 0,119%;
da L. 500.000.001 fino e non oltre L. 1.000.000.000 dallo 0,03 allo 0,06%.
E’ in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a lire centosettantottomila (1).
Art. 15
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione, riparazione e trasformazione di aerei, navi e imbarcazioni e in quella di salvataggio e recuperi spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell’art. 11 e ridotto alla metà.
In materia di valutazione di danni l’onorario come innanzi determinato è ulteriormente ridotto alla metà. E’ in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a lire centodiciannovemila.
Art. 16
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di funzioni contabili amministrative di case e beni rustici, di curatele di aziende agrarie di equo canone, di fitto di fondi urbani e rustici, di redazioni di stima dei danni da incendio e grandine, di tabelle millesimali e riparto di spese condominiali spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di lire centosettantottomila ad un massimo di lire unmilionecentonovantamila.
Art. 17
Per la consulenza tecnica in materia di infortunistica del traffico e della circolazione spetta al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:
fino a L. 500.000 dal 4,76 al 9,52%;
da L. 500.001 e fino a L. 1.000.000 dal 3,57 al 7,14%;
da L. 1.000.001 e fino a L. 5.000.000 dal 2,38 al 4,76%;
da L. 5.000.001 e fino a L. 50.000.000 dallo 0,89 all’1,78%;
da L. 50.000.001 fino e non oltre L. 100.000.000 dallo 0,59 all’1,19%.
E’ in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a lire quarantottomila.
Il valore è determinato in base all’entità del danno cagionato alla cosa. Nel caso di più cose danneggiate si ha riguardo al danno di maggiore entità.
Per la perizia nella materia di cui al primo comma l’onorario è commisurato al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell’incarico ed è determinato in base alle vacazioni (1).
Art. 18
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di esplosivi, di armi, di proiettili, di bossoli e simili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire cinquantanovemila a lire centosettantottomila per il primo reperto.
Se il reperto è costituito da un’arma in esso sono compresi i proiettili e i bossoli.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di balistica spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire centodiciannovemila a lire quattrocentosettantamila per il primo reperto.
Quando l’indagine di cui al primo e al terzo comma ha ad oggetto più reperti l’onorario spettante per ogni reperto successivo al primo è ridotto da un terzo a due terzi.
Art. 19
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di geomorfologia applicata, idrogeologia, geologia applicata e stabilità dei pendii spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di lire duecentonovantasettemila ad un massimo di lire cinquemilioninovecentocinquantamila.
Art. 20
Per la perizia in materia medico-legale, nel caso di immediata espressione del giudizio raccolta a verbale, spettano al perito i seguenti onorari, non comulabili fra loro:
visita medico-legale L. 24.000
ispezione esterna di cadavere L. 24.000
autopsia L. 83.000
autopsia su cadavere esumato L. 119.000
Qualora il parere non possa essere dato immediatamente e venga presentata una relazione scritta, spetta al perito, per le medesime operazioni, un onorario:
per visite medico-legali da L. 59.000 a L. 178.000;
per accertamenti su cadavere da L. 143.000 a L. 476.000.
Art. 21
Per la consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti medici, diagnostici, identificazione di agenti patogeni, riguardanti la persona spetta al consulente tecnico un onorario da lire cinquantanovemila a lire trecentocinquantasettemila.
Art. 22
Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto l’esame alcoolimetrico spetta al perito o al consulente tecnico un onorario di lire diciottomila a campione.
Art. 23
Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto la ricerca del tasso percentuale carbossiemoglobinemico spetta al perito o al consulente tecnico un onorario di lire trentaseimila a campione.
Art. 24
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia psichiatrica o criminologica spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire centodiciannovemila a lire quattrocentosettantaseimila.
Art. 25
Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto diagnosi su materiale biologico o su tracce biologiche ovvero indagini biologiche o valutazioni su risultati di indagini di laboratorio su tracce biologiche spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire trentaseimila a lire trecentocinquantasettemila. Qualora i reperti o i marcatori sottoposti ad esame sono più di uno l’onorario spettante per ciascuno di essi, successivo al primo, è ridotto alla metà.
Art. 26
Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti diagnostici su animali, nel caso di immediata espressione del giudizio raccolta a verbale, spettano al perito o al consulente tecnico i seguenti onorari, non cumulabili fra loro:
visita clinica L. 24.000
esame necroscopico L. 83.000
Qualora il parere non possa essere dato immediatamente e venga presentata una relazione scritta, spetta al perito o al consulente tecnico, per le medesime operazioni, un onorario:
per visita clinica da L. 59.000 a L. 178.000
per esame necroscopico da L. 119.000 a L. 357.000
Nel caso di malattie infettive, epidermiche o endemiche, che abbiano interessato più capi facenti parte di un gregge o di una mandria o di un allevamento gli onorari di cui ai precedenti commi sono raddoppiati.
Art. 27
Per la perizia o la consulenza tecnica tossicologica su reperti non biologici spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire cinquantanovemila a lire centosettantottomila a campione per la ricerca qualitativa di una sostanza, da lire ottantatremila a lire duecentotrentottomila a campione per la ricerca quantitativa.
Per la perizia o la consulenza tecnica tossicologica su reperti biologici spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire ottantremila a lire duecentotrentottomila per l’analisi qualitativa di ciascuna sostanza, da lire cinquantanovemila a lire centosettantottomila per l’analisi quantitativa.
Quando le sostanze o i campioni sottoposti ad esame sono più di uno l’onorario spettante per ogni sostanza o campione successivo al primo è ridotto alla metà.
Art. 28
Per la perizia o la consulenza tecnica chimica tossicologica avente ad oggetto la ricerca quantitativa o qualitativa completa generale incognita delle sostanze inorganiche, organiche volatili e organiche non volatili nonché di agenti patogeni spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire cinquantanovemila a lire centosettantottomila.
Per la perizia o la consulenza ecotossicologica volta ad accertare le alterazioni e le impurità di qualsiasi sostanza o ad identificare gli agenti patogeni infestanti, infettanti e inquinanti, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire cinquantanovemila a lire cinquecentomila.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di inquinamento acustico spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da lire cinquantanovemila a lire cinquecentonovantacinquemila.
Art. 29
Tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell’incarico espletato, dell’esame degli atti processuali, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti.
(1) Per la determinazione dell’onorario a percentuale, calcolato per scaglioni, occorre procedere alla scomposizione del valore oggetto dell’accertamento in modo che la percentuale del primo scaglione vada applicata sul primo importo risultante dalla scomposizione, la percentuale del secondo scaglione vada applicata sulla parte eccedente l’importo del primo scaglione, la percentuale del terzo scaglione vada applicata sulla parte eccedente l’importo del secondo scaglione e così via fino all’ultimo importo risultante dalla scomposizione. Nei casi in cui il valore oggetto dell’accertamento superi quello massimo indicato dalla norma, anziché applicare l’aliquota percentuale, nel valore più elevato, sugli importi eccedenti quello massimo indicato dalla norma, si ritiene applicabile la disposizione dell’art. 5 della Legge n. 319/1980.
(2) Così modificato con D.P.R. 27/07/1988 n. 352 (Gaz. Uff. n°. 193 del 18/08/1988).

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