Modifiche all’ordinamento Professionale: L. 2.02.1990 n. 17

MODIFICHE ALL’ORDINAMENTO PROFESSIONALE
DEI PERITI INDUSTRIALI

LEGGE 2 FEBBRAIO 1990, N.17 (1)
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 1990, n. 35)
La camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
1. Il titolo di perito industriale spetta ai licenziati degli Istituti Tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici.
2. L’esercizio della libera professione è riservato agli iscritti nell’Albo professionale.
Art. 2
1. Per essere iscritto all’Albo dei periti industriali è necessario:
a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero italiano non appartenente alla Repubblica, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;
b) godere il pieno esercizio dei diritti civili;
c) essere di ineccepibile condotta morale;
d) avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del collegio
presso il quale l’iscrizione è richiesta;
e) essere in possesso del diploma di perito industriale;
f) avere conseguito l’abilitazione professionale.
2. L’abilitazione all’esercizio della libera professione è subordinata al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n.1378, e successive modificazioni.
3. Possono partecipare all’esame di Stato coloro i quali abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:
a) abbiano prestato, per almeno tre anni, attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma.
b) abbiano frequentato una apposita scuola superiore biennale diretta a fini speciali, istituita ai sensi del DPR 10.03.1982, n.162, finalizzata al settore della specializzazione relativa al diploma;
c) abbiano compiuto un periodo biennale di formazione e lavoro con contratto a norma dell’articolo 3, comma 14, del DL 30.10.1984, n.726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19.12.1984, n.863, con mansioni proprie della specializzazione relativa al diploma.
d) abbiano prestato un periodo di pratica biennale durante il quale il praticante perito industriale abbia collaborato all’espletamento di pratiche rientranti, ai sensi del regio decreto 11.2.1929, n.275, e della legge 12.3.1957, n.146, e successive modificazioni, nelle competenze professionali della specializzazione relativa al diploma.
4. Il periodo biennale di formazione e lavoro e il periodo di pratica biennale di cui alle lettere c) e d) del comma 3 devono essere svolti presso un perito industriale, un ingegnere o altro professionista che eserciti l’attività nel settore della specializzazione relativa al diploma del praticante o in un settore affine, iscritti nei rispettivi Albi professionali da almeno un quinquennio.
5. Le modalità di iscrizione e di svolgimento del praticantato, nonché la tenuta dei relativi registri da parte dei collegi professionali dei periti industriali, saranno disciplinate dalle direttive che il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali dovrà emanare entro tre mesi dalla data di entrate in vigore della presente legge.
Art. 3
1. Le disposizioni relative all’abilitazione si applicano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Conservano efficacia ad ogni effetto i periodi di praticantato svolti ed i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali prima della data di entrata in vigore della presente legge.
3. Hanno titolo all’iscrizione nell’Albo professionale dei periti industriali, a semplice richiesta, i periti industriali che abbiano conseguito l’abilitazione all’esercizio della libera professione prima della data di entrata in vigore del DL 15.02.69, n.9, convertito, con modificazioni, della legge 5.04.69, n.119.
La presente legge, munita del sigillo di Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 2 febbraio 1990
COSSIGA
ANDREOTTI,
Presidente del Consiglio dei Ministri
(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 Febbraio 1990, n

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