R.D. 11 FEBBRAIO 1929 N. 275 (2)
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1929 N, 65)
Visto l’art. 7 della legge 24 giugno 1923, n. 1395;
Visto l’art. 23 della legge 3 aprile 1926 n. 563 ed il R.D. 1 luglio 1926 n. 1130;
Vista la legge 31 gennaio 1926 n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto di concerto con i Ministri per l’interno, per la pubblica Istruzione per i lavori pubblici per la economia nazionale e per le corporazioni; abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
Il titolo di perito industriale spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di Perito Industriale in un Regio istituto industriale del Regno (ex Regio istituto di terzo grado) oppure nelle sezioni d’istituto industriale presso le Regie scuole industriali o nelle ex sezioni industriali di Regi istituti tecnici ovvero in altri istituti i cui diplomi in quest’ultimo caso, dal Ministero competente siano riconosciuti equipollenti a quelli rilasciati dai Regi istituti o dalle Regie scuole predette.
Art.2
Presso ogni locale associazione sindacale dei periti industriali legalmente riconosciuta è costituito l’albo dei periti industriali in cui sono iscritti coloro che trovandosi nelle condizioni stabilite dal presente regolamento abbiano la residenza entro la circoscrizione dell’associazione medesima. Per ogni iscritto sarà indicato nell’albo per quali rami di attività professionale la iscrizione ha luogo. (1)
Art.3
La tenuta dell’albo e la disciplina degli iscritti sono affidate a termini dell’articolo 12 del R. decreto 1 luglio 1926 n. 1130 (3) alle associazioni sindacali legalmente riconosciute le quali vi attendono a mezzo di un Comitato, composto di cinque membri se il numero degli iscritti all’albo non supera 200, e di sette membri negli altri casi. Fanno parte del Comitato anche due membri supplenti che sostituiscono gli effettivi in caso di assenza o di impedimento. I componenti del Comitato devono essere iscritti nell’albo professionale. Essi sono nominati con decreto del Ministro per la giustizia e gli affari di culto fra coloro che la competente associazione sindacale designerà in numero doppio; durano in carica due anni e, scaduto il biennio possono essere riconfermati. Il Comitato elegge nel suo seno il presidente e il segretario; decide a maggioranza e in caso di parità di voti prevale quello del presidente.
Art. 4
Per essere iscritto all’albo dei periti industriali è necessario:
a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato avente trattamento di reciprocità con l’Italia;
b) godere dei diritti civili e non avere riportato condanna alla reclusione o alla detenzione per tempo superiore ai cinque anni salvo che sia intervenuta la riabilitazione a termini del Codice di procedura penale;
c) aver conseguito uno dei diplomi indicati nell’articolo 1.
d) In nessun caso possono essere iscritti nell’albo, e, qualora vi si trovino iscritti, devono essere cancellati, coloro che abbiano svolto una pubblica attività in contraddizione con gli interessi della Nazione.
Art.5
La domanda per l’iscrizione è diretta al Comitato presso l’associazione sindacale nella cui circoscrizione l’aspirante risiede; è redatta in carta da bollo ed accompagnata dai documenti seguenti:
1. atto di nascita;
2. certificato di residenza;
3. certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda;
4. certificato di cittadinanza italiana o certificato di cittadinanza dello Stato avente trattamento di reciprocità con l’Italia;
5. diploma rilasciato da uno degli Istituti di Istruzione indicati nell’art.1.
Art. 6
Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un albo; ma è consentito il trasferimento da un albo all’altro; contemporaneamente alla cancellazione dell’iscrizione precedente.
Art. 7
Gli impiegati dello Stato e delle altre Amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l’esercizio della libera professione, non possono essere iscritti nell’albo; ma, in quanto sia consentito, a norma degli ordinamenti medesimi, il conferimento di speciali incarichi, questi potranno loro essere affidati, pure non essendo essi iscritti nell’albo. I suddetti impiegati, ai quali sia invece consentito l’esercizio della professione, possono essere iscritti nell’albo; ma sono soggetti alla disciplina del Comitato soltanto per ciò che riguarda il libero esercizio. In nessun caso la iscrizione nell’albo può costituire titolo per quanto concerne la loro carriera.
Art. 8
L’Albo, stampato a cura del Comitato, deve essere comunicato alle cancellerie della Corte d’appello e dei Tribunali della circoscrizione a cui l’albo stesso si riferisce, al Pubblico Ministero presso le autorità giudiziarie suddette, ai Consigli provinciali dell’economia (4) nella circoscrizione medesima e alla segreteria della Commissione centrale, di cui all’art.15. Agli uffici, a cui deve trasmettersi l’albo, a termini del precedente comma, sono comunicati altresì i provvedimenti individuali di iscrizione e cancellazione dall’albo, nonché di sospensione dall’esercizio della professione.
Art. 9
Il Comitato rilascia ad ogni iscritto apposita attestazione. L’iscrizione in un albo ha effetto per tutto il territorio del Regno.
Art. 10
La cancellazione dall’albo, oltre che per motivi disciplinari, giusta l’articolo seguente, è pronunciata dal Comitato su domanda o in seguito a dimissioni dell’interessato, ovvero d’ufficio o su richiesta del procuratore del Re, nei casi:
a) di perdita della cittadinanza o del godimento dei diritti civili;
b) di trasferimento dell’iscritto in un altro albo.
Art. 11
Le pene disciplinari che il Comitato può applicare, per gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell’esercizio della professione, sono:
a) I’avvertimento;
b) la censura;
c) la sospensione dell’esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei mesi;
d) la cancellazione dall’albo.
L’avvertimento è dato con lettera raccomandata a firma del presidente del Comitato. La censura, la sospensione e la cancellazione sono notificate al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario. Il Comitato deve comunicare all’associazione sindacale i provvedimenti disciplinari presi contro i professionisti che facciano anche parte della detta associazione, e questa deve comunicare al Comitato i provvedimenti adottati contro coloro che siano anche iscritti nell’albo.
Art. 12
L’istruttoria che precede il giudizio disciplinare può essere promossa dal Comitato su domanda di parte, o su richiesta del pubblico ministero, ovvero d’ufficio, in seguito a deliberazione del Comitato, ad iniziativa di uno o più membri. Il presidente del Comitato, verificati sommariamente i fatti, raccoglie le opportune informazioni e dopo di aver inteso l’incolpato, riferisce al Comitato il quale decide se vi sia luogo a procedimento disciplinare. In caso affermativo il presidente nomina il relatore, fissa la data della seduta per la discussione e ne informa almeno dieci giorni prima l’incolpato, affinché possa presentare le sue giustificazioni sia personalmente, sia per mezzo di documenti.
Nel giorno fissato il Comitato, sentiti il rapporto del relatore e la difesa dell’incolpato, adotta le proprie decisioni. Ove l’incolpato non si presenti o non faccia pervenire documenti a sua discolpa, né giustifichi un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.
Art. 13
Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il Comitato, secondo le circostanze, può eseguire la cancellazione dall’albo o pronunciare la sospensione. Quest’ultima ha sempre luogo ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca. Qualora si tratti di condanna che impedirebbe la iscrizione, è sempre ordinata la cancellazione dall’albo.
Art. 14
Colui che è stato cancellato dall’albo può a sua richiesta essere riammesso, quando siano cessate le ragioni che hanno motivato la sua cancellazione. Se la cancellazione è avvenuta in seguito a condanna penale, la domanda di nuova iscrizione non può essere fatta che quando siasi ottenuta la riabilitazione, giusta le norme del Codice di procedura penale. Se la cancellazione è avvenuta in seguito a giudizio disciplinare per causa diversa da quella indicata nel comma precedente, la iscrizione può essere chiesta quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall’albo. Se la domanda non è accolta, l’interessato può ricorrere in conformità dell’articolo seguente.
Art. 15
Le decisioni del Comitato, in ordine alla iscrizione e alla cancellazione dall’albo, nonché ai giudizi disciplinari, sono notificate agli interessati, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, salva la disposizione dell’art. 11, comma 3, per quanto concerne la notificazione di decisioni, che pronunziano i provvedimenti disciplinari ivi indicati. Contro le decisioni anzidette, entro 30 giorni dalla notificazione è dato ricorso, tanto all’interessato quanto al Procuratore del Re, alla commissione centrale per gli ingegneri e gli architetti, di cui all’art. 14 del regolamento approvato con R. decreto 23 Ottobre 1925, n. 2537 (5), e all’art. 4 del R. Decreto 27 ottobre 1927, n. 2145 (6). Però, quando la commissione decide su questi ricorsi, i quattro membri ingegneri e i due membri architetti, nominati su designazione del Sindacato nazionale degli ingegneri e, rispettivamente, dal Sindacato nazionale degli architetti, sono sostituiti da sei membri nominati fra coloro che saranno designati in numero doppio dal direttorio del Sindacato nazionale dei periti. I detti membri devono essere iscritti all’albo dei periti industriali; durano in carica tre anni, ma alla scadenza possono essere riconfermati. Nello stesso termine di trenta giorni il ricorso previsto nel comma precedente è concesso al direttore del Sindacato nazionale, il quale può delegare uno dei propri membri a presentare e sostenere il ricorso medesimo. Contro le decisioni della Commissione centrale è ammesso ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione per incompetenza o eccesso di potere (7)
Art. 16
Spettano ai periti industriali, per ciascuno nel limiti delle rispettive specialità di meccanico, elettrotecnico, edile, tessile, chimico, minerario, navale ed altre analoghe, le funzioni esecutive per i lavori alle medesime inerenti. Possono inoltre essere adempiute:
a) dai periti industriali di qualsiasi specialità, per ciascuno entro i limiti delle medesime, mansioni direttive nel funzionamento industriale delle aziende pertinenti alle specialità stesse;
b) dai periti edili anche la progettazione e direzione di modeste costruzioni civili, senza pregiudizio di quanto è disposto da speciali norme legislative nonché la misura, contabilità e liquidazione dei lavori di costruzione;
c) dai periti navali anche la progettazione e direzione di quelle costruzioni navali alle quali sono abilitati dal titolo in base a cui conseguirono la iscrizione nell’albo dei periti;
d) dai periti meccanici, elettrotecnici ed affini la progettazione, la direzione e l’estimo delle costruzioni di quelle semplici macchine ed installazioni meccaniche o elettriche le quali non richiedono la conoscenza del calcolo infinitesimale.
Art. 17
Le disposizioni del precedente articolo valgono ai fini della delimitazione della professione di perito industriale e non pregiudicano quanto può formare oggetto dell’attività di altre professioni.
Art. 18
Le perizie e gli incarichi su quanto forma oggetto della professione di perito industriale possono essere affidati dall’autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni soltanto agli iscritti nell’albo dei periti industriali, salvo il disposto dell’art. 7. Peraltro le perizie e gli incarichi anzidetti possono essere affidati a persone non iscritte nell’albo, quando si tratti di casi di importanza limitata, ovvero non vi siano nella località professionisti iscritti nell’albo ai quali affidare la perizia o l’incarico.
Art. 19
a) Spetta all’Associazione sindacale:
b) di curare che siano repressi l’uso abusivo del titolo di perito industriale e l’esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia al procuratore del Re;
c) di compilare ogni triennio la tariffa professionale. Questa deve essere approvata dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione;
d) di determinare ed esigere il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per quanto si attiene alle spese occorrenti per la tenuta dell’albo e la disciplina degli iscritti. Essa cura altresì la ripartizione e l’esazione del contributo, che la Commissione centrale, costituita nel modo indicato nell’art. 15 stabilirà per le spese del suo funzionamento, giusta l’art. 18 del regolamento approvato con R. Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537 (8). L’Associazione sindacale comunica l’elenco dei soci morosi al Comitato, il quale apre contro di essi procedimento disciplinare. La stessa Associazione tiene distinta la contabilità relativa ai contributi, di cui al presente articolo, da quella dei contributi sindacali.
Art. 20
I Comitati sono sottoposti alla vigilanza del Ministero per la giustizia e gli affari di culto, il quale la esercita direttamente, ovvero per il tramite dei procuratori generali presso le Corti di appello e dei procuratori del Re. Egli sorveglia alla esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari riguardanti la formazione la tenuta dell’albo e, in generale, l’esercizio della professione. Il Ministero per la giustizia e gli affari di culto può inoltre, con suo decreto, sciogliere il Comitato ove questo, richiamato all’osservanza degli obblighi, ad esso imposti, persista nel violarli o nel non adempierli, ovvero per altri gravi motivi. In tal caso le attribuzioni del Comitato sono esercitate dal presidente del Tribunale o da un giudice da lui delegato, fino a quando non sia provveduto alla nomina di un nuovo Comitato.
Egualmente, nel caso di scioglimento del Consiglio direttivo dell’Associazione sindacale, il Ministro per la giustizia e gli affari di culto ha facoltà di disporre con suo decreto, che il Comitato cessi di funzionare e che le sue attribuzioni siano esercitate dal presidente del Tribunale.
Art. 21
Coloro i quali dimostrino con titoli di avere esercitato anteriormente all’entrata in vigore del presente regolamento lodevolmente per dieci anni la professione di perito industriale e di avere cultura sufficiente per l’esercizio della professione stessa possono ottenere la iscrizione. A tale effetto gli interessati devono presentare istanza, con i relativi documenti, al Ministero della pubblica istruzione, entro il termine perentorio di un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento.
Alla istanza deve unirsi la quietanza dell’ufficio del registro, che attesti il versamento all’erario dello Stato la somma di L. 300. Sui titoli presentati giudica inappellabilmente una Commissione nominata dal Ministro per la pubblica istruzione e composta di cinque membri, tre scelti tra i docenti negli istituti superiori o secondari e due fra i liberi professionisti.
La Commissione, qualora decida favorevolmente, indica il ramo dell’attività professionale per cui può essere concessa l’iscrizione e trasmette la domanda al Comitato. Questo, ove concorrano le altre condizioni stabilite dal presente regolamento procede alla iscrizione del richiedente nell’albo: in caso contrario il Comitato respinge la domanda, salvo all’interessato il ricorso alla Commissione centrale in conformità dell’art. 15.
Il Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto, ha facoltà di emanare le disposizioni che potranno occorrere per il funzionamento della Commissione di cui al presente articolo.
Art. 22
Il presidente del Tribunale del capoluogo di Provincia, o un giudice da lui delegato, provvede alla prima formazione dell’albo dei periti industriali in base alle domande che gli interessati abbiano presentato nella Cancelleria del Tribunale entro il termine di sei mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento. Formato l’albo, il Ministro per la giustizia e gli affari di culto, d’intesa con il Ministro per le Corporazioni, stabilirà, con suo decreto, la data da cui cominceranno a funzionare i Comitati menzionati nelI’art. 3.
Fino alla emanazione del decreto, di cui al comma precedente, la custodia dell’albo rimane affidata al presidente del Tribunale. Egli, o un giudice da lui delegato, decide sulle nuove domande che siano presentate, e provvede altresì, di ufficio o su richiesta del pubblico Ministero, in ordine alla cancellazione dall’albo in caso di perdita della cittadinanza o del godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivata, ovvero di condanna che costituisca impedimento alla iscrizione.
Contro le decisioni adottate dal presidente del Tribunale a norma del presente articolo, è dato ricorso alla Commissione centrale, in conformità dell’art. 15.
Art. 23
Gli albi dei periti industriali dei territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e del R. decreto legge 22 febbraio 1924, n. 211 comprenderanno un elenco, speciale e transitorio, nel quale saranno iscritti i tecnici, che, nella legislazione della cessata monarchia austro-ungarica erano denominati “maurermeister”. Ai detti tecnici spetta il titolo di perito edile e la facoltà di progettare e dirigere costruzioni, secondo le norme della legislazione della cessata monarchia austro-ungarica, che regolavano le attribuzioni dei tecnici stessi nel momento in cui, nei territori precedentemente indicati, entrarono in vigore le leggi 26 settembre 1920 n¡. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e il R. Decreto legge 22 febbraio 1924 n. 211; – senza pregiudizio di quanto è disposto da speciali norme legislative. Per ottenere la iscrizione nell’elenco gli interessati devono, nel termine perentorio di sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, presentare domanda, con i relativi documenti, al presidente del Tribunale. Questi decide sulla domanda, accordando o negando la iscrizione nell’albo, e contro la sua decisione è ammesso ricorso alla Commissione centrale, in conformità dell’articolo 15.
Dato a Roma addì 11 Febbraio 1929
1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 marzo 1929, n. 65.
(2) Le norme relative alla tenuta degli albi, al potere disciplinare ed ai consigli professionali contenute nel presente regolamento devono ritenersi vigenti solo in quanto compatibili con il D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382. Conseguentemente, il presente provvedimento va strettamente coordinato con il citato D.Lgs.Lgt.
(3) Recante norme di attuazione della L. 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro.
(4) Ora Camere di commercio, industria ed agricoltura: vedi art. 2, D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315.
(5) Regolamento per le professioni di ingegnere ed architetto.
(6) Recante norme per il coordinamento della legge e del regolamento sulle professioni di ingegnere e di architetto con la legge sui rapporti collettivi del lavoro, per ciò che riflette la tenuta dell’albo e la disciplina degli iscritti.
(7) Vedi nota 2 all’epigrafe.
(8) Regolamento per le professioni di ingegnere ed architetto.